Art. 5.

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Veneto, i decreti

 

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recanti i criteri per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia della Venezia Orientale; tali criteri, in particolare, riguardano la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonché l'assegnazione della dotazione organica di personale agli uffici della nuova provincia.
      2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia di Venezia, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della provincia della Venezia Orientale, sono assegnati ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della stessa provincia.
      3. Gli uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia della Venezia Orientale sono decentrati, secondo importanza e competenza, nei principali comuni della stessa provincia, secondo una visione multicentrica del territorio.